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SCONTO DI SETTE PUNTI SUL TASSO DI PREMIO INAIL PER LE AZIENDE VIRTUOSE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il “Decreto Salute e Sicurezza” (DL n. 159/2025) che stabilisce tutta una serie di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, in vigore dal 31-10-2025, intende rafforzare la cultura della sicurezza, promuovere la prevenzione e ridurre in modo significativo il numero degli infortuni e delle morti sul lavoro, combinando incentivi economici, controlli mirati e formazione diffusa.

Il decreto prevede in particolare una revisione delle tariffe Inail a partire dal 1°gennaio 2026. L’obiettivo è quello di aggiornare le aliquote di oscillazione in bonus o in malus in base all’andamento infortunistico aziendale, premiando le imprese che investono nella sicurezza e penalizzando invece quelle con elevati indici di infortunio. L’Inail potrà dunque ricalcolare la contribuzione tenendo conto di nuovi criteri di rischio e delle misure preventive effettivamente adottate.

La revisione delle aliquote Inail di oscillazione in bonus per andamento infortunistico prevede in particolare un incremento della misura della riduzione di 7 punti percentuali, passando da un range di aliquote che va dal 7% al 30%, ad un range che va dal 14% al 37% (la misura vale circa 500 milioni di euro solo per il 2026). Restano invariate invece le aliquote in incremento in caso di malus. Il messaggio è chiaro: si valorizzano le aziende che investono nella sicurezza, così potranno ricevere un vantaggio economico concreto.

Come dovrebbe funzionare il meccanismo

L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali viene osservato ogni anno per determinare l’aliquota di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e quindi il tasso applicabile per il pagamento del premio assicurativo. Tutte le aziende che presentano i requisiti previsti dalla legge beneficiano del bonus, senza alcun limite di disponibilità di risorse. I criteri per la determinazione delle aliquote di oscillazione si basano sul confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni aziendali assicurate e la sinistrosità media nazionale delle medesime lavorazioni, tenuto conto della dimensione aziendale (nell’ultimo periodo le aziende destinatarie della riduzione sono state circa il 60%).

In questo quadro si innesta il nuovo intervento. Il così detto “bonus per aziende virtuose”, è collegato all’osservazione di un triennio dell’andamento infortunistico dell’impresa dopo i primi due anni di attività e consiste, come detto, in una riduzione percentuale del tasso medio di tariffa relativo alla lavorazione esercitata nella  quale sono assicurati i dipendenti. Questa percentuale (oscillazione in riduzione del tasso medio) varia in base ai lavoratori-anno del triennio assicurati nella posizione assicurativa territoriale (PAT) dell’azienda. Ebbene il bonus scatta quando l’andamento infortunistico del triennio è favorevole.

Il meccanismo funzionerà così. L’Inail tra ottobre e novembre di ogni anno, verifica l’andamento infortunistico delle aziende, calcola e comunica al datore di lavoro il tasso ridotto da utilizzare per calcolare il premio da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo. La percentuale di riduzione del tasso medio è predeterminata:

  • per le imprese con un numero di lavoratori nel triennio fino a 50, la percentuale di riduzione del tasso è del 7%, 11%, 14%, 18% e 21%;
  • per le aziende con un numero di lavoratori fino a 100, la percentuale di riduzione è dell’8%, 12%, 16%, 20% e 24%;
  • per le aziende più grandi la percentuale è del 10%, 15%, 20%, 25%, 30%.

La concreta attuazione di questa misura innovativa è demandata ad un decreto interministeriale di prossima approvazione.