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SMART-WORKING PER LAVORATORI FRAGILI E CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI: NUOVE PROROGHE DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO LAVORO”

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

tra le diverse previsioni contenute nella legge di conversione del “Decreto Lavoro” (legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del DL n. 48/2023), si segnala la proroga di talune disposizioni emergenziali relative al lavoro agile e riferite a specifiche categorie di lavoratori.

Le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2023

Fino al 30 giugno 2023 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, hanno avuto il diritto, nel rispetto di specifiche condizioni (si vedano le nostre circolari n. 11/2023 e n. 21/2023), di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali di cui alla legge n. 81/2017.

Per quanto riguarda invece i lavoratori fragili (si tratta dei lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 che alleghiamo a questa circolare), dipendenti pubblici e privati, la normativa aveva previsto, fino al 30 giugno 2023, l’onere per i datori di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in “Smart-Working”, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contrati collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, ove più favorevoli.

Le proroghe disposte dalla conversione in legge del “Decreto Lavoro”

I termini di cui sopra (sia per quanto riguarda i lavoratori fragili sia con riferimento ai lavoratori con figli under 14), per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 85/2023, sono prorogati alla nuova data del 30 settembre 2023.

Ulteriori misure per specifiche categorie di lavoratori

Si ritiene anche utile richiamare ulteriori misure previste per specifiche categorie di lavoratori.

L’art. 18 comma 3 bis della legge n. 81/2017 così come recentemente modificato dal D.lgs n. 105/2022, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.

La stessa priorità è riconosciuta alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell’art. 1 comma 25, della legge n. 205/2017.

Ricordiamo infine che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito ad altra unità lavorativa.