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EMERGENZA CALDO: LE INDICAZIONI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con la nuova ondata di caldo che sta interessando tutto il territorio nazionale, non solo le Regioni hanno adottato le necessarie ordinanze (si veda per l’Emilia-Romagna la nostra circolare n. 117/2026), ma anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si è attivato pubblicando la nota n. 5484 del 6 luglio 2026 che contiene indicazioni operative per l’attività di vigilanza.

L’Ispettorato in particolare pone l’attenzione sull’effettuazione di una puntuale valutazione dei rischi da stress termico ambientale, soprattutto (ma non solo) in settori come quello dell’edilizia, civile e stradale, del mondo agricolo, della logistica e dei riders.

Il “rischio calore” è infatti soggetto alla valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.lgs n. 81/2008 e quindi i datori di lavoro devono per esempio tenere conto: delle attività che comportano mansioni da svolgersi all’aperto non in via occasionale; degli orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata; delle attività che richiedono un intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di particolari DPI; dell’ubicazione del luogo di lavoro; delle caratteristiche soggettive dei lavoratori (età, salute, genere). In occasione dei controlli quindi gli ispettori verificano che sia stato effettuato il rischio da stress termico ambientale nel DVR e nel “Piano operativo di sicurezza” (POS) ove applicabile, soprattutto nei settori citati.

Ma non basta la valutazione. E’ anche fondamentale che ci sia stata la concreta attuazione delle misure previste per escludere i danni da calore e insolazione. Si pensi alla rimodulazione degli orari di lavoro, le pause in zone ombreggiate o rinfrescate, la disponibilità di acqua fresca, l’uso di indumenti leggeri traspiranti e coprenti. Fino ad arrivare alla sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tutto questo senza dimenticare di fornire un’adeguata informazione e formazione sui colpi di calore e sulle procedure di primo soccorso a lavoratori e preposti, con la necessaria consultazione dell’RLS.

Sul datore di lavoro ricade poi anche l’onere della sorveglianza sanitaria per prevedere, con il medico competente, anche eventuali prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili”.

Si ricorda infine che il fermo dell’attività produttiva può essere disposto anche dal personale ispettivo, ai sensi dell’art. 181 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28 comma 2 lettera a) o lettera b). Il fermo produttivo può essere disposto anche dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 55 c.p.p. La ripresa delle lavorazioni è condizionata in questi casi all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare e/o a ridurre il rischio.